Formazione Antincendio: aggiornamento obbligatorio entro il 14/10/2023

22 Marzo 2023

Il DM 2 settembre 2021 in materia di antincendio, prevede l'obbligo di aggiornamento della formazione con cadenza almeno quinquennale.

Per i corsi di formazione (o di aggiornamento) effettuati:

  • prima del 04 ottobre 2017 il termine entro cui aggiornare la formazione è il 04 ottobre 2023
  • dopo il 04 ottobre 2017 il termine entro cui aggiornare la formazione è di 5 anni dalla data dell'ultimo Corso frequentato

Nel Calendario Corsi trovate le date dei prossimi corsi in partenza.

 

Vi ricordiamo, ancora, la nuova nomenclatura prevista dal DM 2 settembre 2021 (rispettivamente corsi Iniziali -FOR- e di Aggiornamento -AGG-):

  • ex Rischio Basso ---> 1FOR ed 1AGG
  • ex Rischio Medio ---> 2FOR e 2AGG
  • ex Rischio Elevato ---> 3FOR e 3AGG

 

Per qualunque chiarimento Vi consigliamo di contattarci preferibillmente per email (Contatti Ufficio), i nostri Tecnici sono comunque reperibili ai consueti indirizzi email e cellulari.