I rischi dell'autocertificazione (parte 2)

19 Giugno 2007

Teniamo fede all'impegno preso nella scorsa news tornando a parlare dei rischi della cosiddetta autocertificazione della 626.

Senza voler riassumere quanto già esposto, ci preme ricordare che il punto centrale della ns. trattazione riguarda il contenuto dell'autocertificazione:

  1. Il Datore di Lavoro dichiara di aver effettuato la Valutazione dei Rischi, cioè di aver provveduto ad identificare i rischi, a valutarli, ad individuare le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale necessari;
  2. Il Datore di Lavoro, inoltre, dichiara di aver adempiuto agli obblighi correlati alla Valutazione dei Rischi: cioè, semplificando e sintetizzando, di aver nominato le varie figure previste dal D.Lgs.626/94 (addetti antincendio e primo soccorso, Medico Competente, ecc.), di aver organizzato e programmato l'informazione e la formazione dei lavoratori, di gestire correttamente gli acquisti di nuove attrezzature di lavoro, sostanze e/o preparati pericolosi, di aver programmato le misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ecc.

Ora ci occuperemo di un altro aspetto particolarmente importante (troppo spesso sottovalutato) e causa di infortuni anche gravi: la difficoltà di applicazione dell'art.7 del D.Lgs.626/94 quello, cioè, che si occupa del Contratto di appalto o contratto d'opera.

L'articolo 7 del D.Lgs.626/94 recita: Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, […] ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi […] fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Questo obbligo viene spesso (ed erroneamente) interpretato come l'obbligo di consegnare copia del documento di Valutazione dei Rischi al fornitore. Prescindendo dalla correttezza di tale interpretazione, sorge tuttavia un problema: se l'azienda haautocertificato la propria Valutazione dei Rischi, che cosa consegnerà al fornitore?

Appare del tutto evidente che un'autocertificazione non è in grado di fornire le dettagliate informazioni sui rischi specifici richieste dalla norma.

Stabilita l'inefficacia di questo metodo, la soluzione più semplice, per ottemperare al descritto obbligo consisterebbe nell'effettuare un sopralluogo in azienda con il fornitore ed illustrargli i rischi presenti all'interno dell'ambiente in cui è destinato ad operare. Tuttavia questa soluzione presenta alcune criticità:

  1. l'indimostrabilità, ovvero la difficile dimostrabilità, di un tale comportamento;
  2. la difficoltà per l'appaltante di garantire la completezza delle informazioni fornite;
  3. la difficoltà per il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice di ribaltare ai suoi lavoratori le informazioni sui rischi presenti.

 

Cerchiamo ora di trovare una possibile soluzione alle criticità evidenziate.

  1. Per quanto riguarda la difficoltà del committente di dimostrare (ad un Ente di vigilanza, per esempio), di aver fornito all'appaltatore (o al lavoratore autonomo) le dettagliate informazioni sui rischi specifici, questo problema è superabile attraverso una dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore circa le informazioni ricevute;
  2. Circa la difficoltà per l'appaltante di assicurare la completezza delle informazioni fornite, è sufficiente la predisposizione di un elenco dei rischi presenti. da consegnare al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice;
  3. Riguardo, infine, la difficoltà per il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice di fornire ai propri lavoratori, informazioni chiare, complete e dettagliate, sui rischi presenti all'interno dell'azienda in cui sono destinati ad andare ad operare, il problema è superabile attraverso la consegna, ai lavoratori del medesimo, dell'elenco di cui sopra.

Risulta ben evidente che le attività che abbiamo indicato non sono altro che un estrattodel documento di Valutazione dei Rischi che, però, il nostro Datore di Lavoro non sarebbe obbligato a redigere!

Da quanto sinteticamente esposto, risulta evidente che, se da un lato l'autocertificazione è una semplificazione burocratica per la micorimpresa, dall'altro, espone il Datore di Lavoro ad innumerevoli rischi che, sovente, il Datore di Lavoro ignora.

Per evitare detti rischi, l'autocertificazione non dovrà quindi essere una semplice, generica quanto inutile dichiarazione, ma dovrà ispirarsi, sia pur in forma semplificata, al documento di Valutazione dei Rischi.