Formazione - Proroga della validità attestati
27 Dicembre 2021
A seguito all’emanazione del D.L.221/2021, ed alle numerose richieste di chiarimento sulla validità degli attestati di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, riassumiamo la situazione attuale:
- Gli attestati scaduti a partire dal 31/01/2020 conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (attualmente il 31/03/2022) e quindi saranno validi fino al 29/06/2022 e dovranno essere aggiornati prima della data di scadenza;
- I Lavoratori/Operatori privi della formazione iniziale (generale, specifica, abilitante, ecc.) non possono e non devono essere adibiti al lavoro e/o al ruolo/funzione cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce;
a titolo di esempio: un nuovo addetto all’emergenza (antincendio e/o primo soccorso) non può intervenire in caso di necessità; un nuovo carrellista non può condurre il carrello, un lavoratore neoassunto privo della necessaria formazione generale e/o specifica, non può lavorare; - Per quanto riguarda la possibilità di effettuare corsi in videoconferenza (FAD in streaming sincrono), Vi rimandiamo alla apposita New del 20/11/2020, reperibile cliccando qui.
Vi invitiamo a contattare la Segreteria Corsi per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti ai consueti recapiti.