Decreto-RSPP: i chiarimenti del Ministero

6 Febbraio 2004

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n.39 del 3 dicembre 2003, fornisce alcuni chiarimenti relativi all'applicazione del D.Lgs.195/2003 (entrato in vigore il 13 agosto 2003) che ha modificato il D.Lgs.626/1994 introducendo l'art.8 bis: "Capacità e requisiti professionali dei Responsabili e degli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni".

Cercheremo di sintetizzare gli aspetti salienti della nuova normativa, anche in relazione alla già citata Circolare 39/2003.

- Capacità e requisiti professionali di ASPP e RSPP

Occorre innanzitutto premettere che, per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (D.Lgs.626/1994 - art.10) nulla è cambiato:

  • non è previsto alcun titolo di studio
  • è obbligatoria la frequenza di uno specifico corso della durata di almeno 16 ore (D.M.16/01/1997 - art.3 - G.U. n.27 del 3 febbraio 1997)
  • coloro che abbiano dato comunicazione alla ASL competente per territorio ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro entro il 31/12/1996 sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto precedente (D.Lgs.626/1994 - art.95)
  • non ci sono obblighi di aggiornamento periodico della formazione

Invece, a partire dal 13/08/2003:

  1. Non vi è alcuna distinzione tra il Responsabile (o l'Addetto) del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'azienda (dipendente) e quello esterno (consulente)
  2. Il Decreto prevede requisiti (competenze) differenti per i Responsabili (RSPP) e per gli Addetti (ASPP) dei Servizi di Prevenzione e Protezione.


Requisiti comuni a RSPP ed ASPP individuati dal D.Lgs.195/2003:

  1. possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
  2. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  3. possesso dell'attestato di frequenza (con verifica dell'apprendimento) a specifici corsi "BASE" di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoroe relativi alle attività lavorative
  4. aggiornamento professionale (i RSPP e gli ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale)


Requisiti specifici per RSPP individuati dal D.Lgs.195/2003:
oltre alla formazione "BASE", per i RSPP è necessario un secondo livello di formazione"SPECIFICA" in materia di:

  • prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale,
  • organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative
  • tecniche di comunicazione in azienda
  • relazioni sindacali

Tuttavia coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea triennale:

  • Ingegneria della sicurezza e protezione
  • Scienze della sicurezza e protezione
  • Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione "BASE" ma devono frequentare icorsi "SPECIFICI" per RSPP ed aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale.

L'elenco dei predetti titoli accademici "[...] non è estensibile in via interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che non venga dichiarata l'equipollenza di altri titoli ai suddetti, da parte del Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."
(Circ.Min.39/2003)

- Norma transitoria

La norma transitoria del D.Lgs.195/2003 (art.3) prevede che possano svolgere l'attività di ASPP e RSPP, indipendentemente dal possesso di un titolo di studio, coloro che:
A - dimostrino di svolgere l'attività medesima (professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro) da almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.195/2003 (cioè almeno dal 13 febbario 2003).

      La Circolare 39/2003 specifica che 

"[...] non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedente al 13 agosto 2003, [...] ma è necessario che, alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento"

      e che 

"tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del D.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta."

B - conseguano l'attestato di frequenza ai corsi "BASE" entro il 13 agosto 2004 (1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs.195/2003)

      Anche su questo punto la Circolare 39/2003 specifica che 

"[...] il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.195/2003,[...] deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto [...] all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati."

Inoltre l'art.3 comma 2 del D.Lgs.195/2003 prevede che, fino all'istituzione dei corsi di formazione "BASE" e "SPECIFICA", coloro che sono privi dell'esperienza professionale(meno di 6 mesi di attività), ma che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, possono svolgere l'attività di RSPP o ASPP a condizione che abbiano frequentato o frequentino corsi di formazioneorganizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni.

Questi corsi devono rispondere ai contenuti minimi di formazione previsti dall'art.3 del D.M.16/01/1997 (G.U. n.27 del 3 febbraio 1997).

- La formazione: gli indirizzi ed i programmi

Come già precisato il D.Lgs.195/2003 prevede, per quanto riguarda la formazione, le seguenti tipologie di corsi:

  • Corsi "BASE" comuni a RSPP e ASPP (art.2 comma 2)
  • Corsi "SPECIFICI" per RSPP (art.2 comma 4)
  • Corsi "AGGIORNAMENTO" per RSPP e ASPP (art.2 comma 5)

Gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi "BASE" e "AGGIORNAMENTO", sono individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda, invece, i corsi "SPECIFICI" per RSPP, il Decreto indica (art.2 comma 4) gli argomenti da trattare, ma non fornisce alcuna indicazione in relazione alla durata dei corsi stessi.

- La formazione: i soggetti formatori

Il Decreto individua un elenco tassativo di soggetti formatori (art.2 comma 3) e, nello specifico:

  • Regioni e Province Autonome
  • Università
  • ISPESL
  • INAIL
  • Istituto Italiano di Medicina Sociale
  • Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
  • Amministrazione della Difesa
  • Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
  • Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori
  • Organismi Paritetici

Tuttavia il Decreto stesso specifica che "Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

- Decreto Ministeriale 16/01/1997 - art.3

contenuti minimi della formazione [...] sono i seguenti: 
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi [...] è di sedici ore.